Circolare INPS – Nuova indennità DON, il tuo capo ti deve una giornata libera al mese retribuita: tutti ne hanno diritto
Inps - (cataniaoggi.it-inps.it)
Rimborso INPS ai datori di lavoro per i donatori di sangue: chiarimenti e novità operative
La normativa italiana riconosce da tempo tutele precise per i lavoratori che donano il proprio sangue. L’articolo 1 della Legge 584/1967 stabilisce che il dipendente ha diritto a una giornata di riposo retribuita, mentre l’articolo 2 consente al datore di lavoro di chiedere all’ente assicuratore il rimborso della somma anticipata. Nel tempo, l’onere del rimborso è stato attribuito all’INPS, con le istruzioni operative introdotte nella circolare 25/1981. Tali principi sono stati ulteriormente aggiornati dalla Legge 219/2005, che ha esteso la tutela anche a chi viene dichiarato inidoneo alla donazione.
Una delle più importanti innovazioni introdotte con la Legge 219/2005 è il riconoscimento della retribuzione anche in caso di inidoneità temporanea alla donazione. In questo caso, al lavoratore spetta comunque la copertura del tempo necessario agli accertamenti sanitari. Il Decreto interministeriale del 18 novembre 2015 e la circolare INPS n. 29 del 7 febbraio 2017 hanno reso operativa questa disposizione, formalizzando la possibilità per il datore di lavoro di chiedere il rimborso anche per assenze parziali giustificate da tali verifiche.
Con la recente circolare n. 96 del 26 maggio 2025, l’INPS ha fornito ulteriori precisazioni operative relative alla gestione del flusso Uniemens. In particolare, vengono chiarite le modalità di valorizzazione delle assenze tramite i codici evento “DON” (donazione sangue) e “IDS” (inidoneità accertata). Questi codici devono essere utilizzati per identificare correttamente l’evento tutelato e garantire il corretto accredito figurativo per il lavoratore.
Un aspetto centrale riguarda l’elemento che deve essere valorizzato con attenzione. Se il permesso IDS è abbinato a un permesso non retribuito nella stessa giornata, e quella giornata è l’unica della settimana oppure ricade in una settimana già valorizzata con codice 1 per un altro evento, la copertura settimanale deve essere indicata con il codice “1”. Questa indicazione è fondamentale per garantire la correttezza dell’accredito contributivo.
La retribuzione persa e l’elemento
La circolare INPS evidenzia l’obbligo per il datore di lavoro di riportare nell’elemento la retribuzione effettivamente persa dal lavoratore nel mese, sia per le giornate intere di assenza (DON) che per le ore di accertamento (IDS). Tale informazione consente all’Istituto di valutare correttamente il rimborso spettante e di procedere all’eventuale accredito figurativo.
Fino al periodo di competenza giugno 2025, devono essere utilizzati i codici causale storici “S110”, “S111” e “S114”. A partire da luglio 2025, entreranno in vigore i nuovi codici conguaglio “S127” per le giornate DON, “S129” per le ore IDS, e “S211” per le differenze da rimborsare. Questi codici devono essere inseriti nella sezione del flusso Uniemens.
Contributi figurativi e natura indennitaria
L’INPS ribadisce che per le giornate o ore di assenza legate alla donazione, viene garantito l’accredito della contribuzione figurativa, utile ai fini pensionistici. La retribuzione erogata in tali casi ha natura indennitaria, e non è quindi soggetta a contribuzione obbligatoria, a meno che il datore di lavoro non rinunci a chiedere il rimborso.
Con questa circolare, l’INPS fornisce un quadro aggiornato, dettagliato e vincolante per i datori di lavoro, chiamati a gestire con attenzione sia gli aspetti contabili che quelli dichiarativi delle assenze legate alla donazione di sangue. Il rispetto delle istruzioni assicura al lavoratore la piena tutela dei suoi diritti e al datore la corretta procedura per il recupero delle somme anticipate.