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Accesso alle detrazioni (cataniaoggi.it-pexels)

L’Agenzia delle Entrate chiarisce come accedere al rimborso delle spese per pc, tablet e laptop

Con la Risoluzione n. 37/E del 27 maggio, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sul trattamento fiscale dei rimborsi per l’acquisto di strumenti informatici destinati alla didattica a distanza dei figli dei dipendenti. La risoluzione, che si inserisce nel quadro dell’articolo 51, comma 2, lettere f) e f-bis) del Tuir, conferma che pc, tablet e laptop possono essere considerati strumenti necessari per la frequenza della cosiddetta “classe virtuale”.

Secondo quanto precisato dall’Agenzia, l’utilizzo di tali dispositivi per la didattica a distanza rientra nelle finalità di educazione e istruzione. I dispositivi consentono infatti la relazione tra docenti e discenti e costituiscono strumenti essenziali per seguire le lezioni a distanza, garantendo la continuità formativa. In questo contesto, il rimborso delle spese sostenute dai dipendenti per l’acquisto dei dispositivi non concorre alla formazione del reddito imponibile, a patto che siano rispettate alcune condizioni documentali.

L’esenzione dall’Irpef è subordinata alla presentazione di un certificato rilasciato dall’istituto scolastico o dall’università, che attesti lo svolgimento delle lezioni tramite didattica a distanza. Solo in presenza di tale attestazione il rimborso o il credito welfare erogato dall’azienda può essere considerato non imponibile. L’Agenzia ribadisce così la centralità della documentazione ufficiale per garantire la corretta applicazione del regime fiscale agevolato.

Il chiarimento riguarda anche l’utilizzo dei voucher rilasciati dalle piattaforme di welfare aziendale per l’acquisto di pc, tablet e laptop. Se tali voucher sono impiegati per strumenti destinati alla didattica a distanza e supportati dalla documentazione scolastica, il loro valore non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente. Questa disposizione consente alle aziende di includere i dispositivi informatici all’interno dei piani di welfare senza impatto fiscale per i dipendenti.

Rimborsi diretti e non concorrenza al reddito

La Risoluzione specifica che anche i rimborsi diretti erogati dal datore di lavoro ai dipendenti per l’acquisto dei dispositivi informatici rientrano nel regime di non concorrenza al reddito, sempreché sia fornita l’idonea certificazione scolastica. Questo chiarimento si applica sia ai rimborsi per pc, tablet e laptop acquistati autonomamente dal dipendente, sia ai crediti welfare messi a disposizione dall’azienda.

L’articolo 51, comma 2, lettere f) e f-bis) del Tuir disciplina l’esenzione dal reddito di lavoro dipendente per l’utilizzo di opere e servizi offerti dal datore di lavoro a categorie di dipendenti o ai loro familiari per finalità educative, ricreative o sociali. La risoluzione conferma che i dispositivi per la didattica a distanza rientrano pienamente in questo ambito, a condizione che vi sia la relativa documentazione da parte della scuola o dell’università.

Didattica a distanza (cataniaoggi.it-pexels)

Interpello aziendale e applicazione pratica

La risoluzione nasce da un interpello presentato da una società che intendeva riconoscere ai propri dipendenti un credito welfare per il rimborso di pc, tablet o laptop destinati alla frequenza della didattica a distanza dei figli. L’istanza chiedeva chiarimenti sul corretto trattamento fiscale e sull’obbligo di applicare ritenute Irpef sul credito. L’Agenzia ha confermato che, rispettando la documentazione richiesta, non occorre effettuare alcuna ritenuta a titolo di acconto.

Questo chiarimento rappresenta un passo importante per il sostegno alla didattica a distanza e per la gestione dei piani welfare aziendali. I dipendenti possono beneficiare di rimborsi e voucher per l’acquisto di strumenti tecnologici senza che questi importi siano soggetti a tassazione, a condizione che sia presente la certificazione scolastica. In questo modo, aziende e famiglie possono facilitare l’accesso alla didattica digitale, contribuendo alla continuità educativa dei figli in maniera fiscalmente agevolata.