Posto di blocco, annullati tutti gli alcoltest: la polizia non sa nulla del nuovo protocollo | 9 volte su 10 l’etilometro non è legale
Posto di blocco (cataniaoggi.it-pexels)
Cambiano le regole sull’alcol test per gli automobilisti: il principio del diritto alla difesa e i suoi limiti
Il diritto alla difesa è uno dei cardini del sistema penale italiano, sancito dalla Costituzione e regolato dal codice di procedura penale. In particolare, l’articolo 114 delle disposizioni di attuazione del codice prevede che, in occasione di atti urgenti e irripetibili come l’alcoltest, la polizia giudiziaria debba avvisare il soggetto coinvolto della possibilità di farsi assistere da un difensore di fiducia. Tuttavia, recenti pronunce della Corte di Cassazione hanno chiarito che tale obbligo decade in caso di rifiuto da parte del conducente a sottoporsi all’accertamento.
Con la sentenza n. 47324 del 4 dicembre, la IV Sezione penale della Corte di Cassazione ha confermato la condanna di una giovane neopatentata che si era rifiutata di sottoporsi all’alcoltest. L’imputata aveva eccepito la mancata informazione circa la facoltà di farsi assistere da un difensore al momento dell’invito ad eseguire l’accertamento, ma la Corte ha ritenuto irrilevante questa omissione, poiché il reato si sarebbe già consumato con il rifiuto.
Le recenti modifiche alla normativa sulla sicurezza stradale hanno rafforzato l’impianto sanzionatorio previsto per chi si rifiuta di collaborare con gli organi di polizia. Le nuove disposizioni non richiedono più la dimostrazione dello stato di alterazione psicofisica, ma considerano già illecito il semplice rifiuto all’accertamento. Questo cambiamento ha avuto un impatto diretto anche sull’interpretazione del diritto alla difesa e sulla validità delle garanzie procedurali in tali contesti.
Il caso esaminato dalla Corte riguardava una ragazza, neopatentata, coinvolta in un tamponamento. Dopo l’arrivo dei soccorsi e il trasporto in ospedale, la polizia municipale aveva richiesto esami medici per verificare l’eventuale assunzione di alcol o droghe. L’imputata, tuttavia, si era rifiutata di sottoporsi agli esami e aveva chiesto di essere dimessa. In primo grado, il Tribunale l’aveva assolta, rilevando che mancava l’avviso al difensore e che la richiesta di accertamenti non era stata diretta alla ragazza, ma solo al personale medico.
Il ricorso del Pubblico Ministero
Contro la decisione del Tribunale ha proposto ricorso il Pubblico Ministero, sostenendo che la mancata informazione circa il diritto al difensore non potesse avere effetto invalidante, poiché la condotta sanzionata – cioè il rifiuto – era già sufficiente per integrare il reato. Secondo il PM, la giurisprudenza maggioritaria è ormai consolidata nel ritenere che il reato sussista indipendentemente dall’effettivo avvertimento.
La Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che l’obbligo di avvisare il conducente della facoltà di farsi assistere da un legale non sussiste in caso di rifiuto all’alcoltest. Il ragionamento della Corte si basa sull’irreversibilità dell’atto mancato: poiché l’accertamento non viene compiuto, non si pone alcuna esigenza di garanzia, e la condotta omissiva è già penalmente rilevante secondo l’articolo 186, comma 7, del Codice della Strada.
Garanzie solo in caso di accertamento eseguito
La logica che sottende questa interpretazione è fondata sulla natura degli atti urgenti e irripetibili: la presenza del difensore è volta a garantire la correttezza dell’operazione tecnica, ma questa esigenza viene meno se l’atto non viene nemmeno avviato. Il diritto alla difesa, quindi, resta pienamente tutelato nei casi in cui l’alcoltest venga effettivamente somministrato, ma non può costituire motivo di nullità in caso di rifiuto.
Questa sentenza conferma un orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale il reato di rifiuto all’accertamento alcolemico è autonomo e non subordinato ad altre garanzie procedurali. La scelta della Cassazione mira a rafforzare l’efficacia delle norme sulla sicurezza stradale, scoraggiando comportamenti elusivi e garantendo un’applicazione uniforme delle sanzioni previste.