Furti in casa: da oggi paga tutto il condominio, approvata la nuova assicurazione obbligatoria | Non devi più preoccuparti di nulla
Furto in casa (cataniaoggi.it-social)
Se ti rubano in casa la responsabilità è dell’impresa e del condominio se il furto è favorito da ponteggi
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 25122 del 7 maggio 2025, depositata il 12 settembre, ha affrontato la questione della responsabilità di un’impresa e di un condominio per un furto avvenuto in un appartamento al quinto piano. I ladri si erano introdotti sfruttando un ponteggio installato per lavori di ristrutturazione, mettendo in luce i rischi legati alla custodia delle strutture temporanee.
La sera del 21 ottobre 2006 i malviventi hanno raggiunto il piano grazie al ponteggio, penetrando nell’abitazione attraverso una porta forzata. Nonostante la presenza di gabbie scale, reti elettrosaldate e mantovane protettive, l’accesso è stato possibile tramite un finestrone del vano scale, evidenziando la vulnerabilità delle misure di sicurezza adottate.
In primo grado il Tribunale aveva riconosciuto la responsabilità dell’impresa, ridotta per concorso di colpa della proprietaria. In appello, la Corte di Salerno aveva escluso tale responsabilità, qualificando il ponteggio come “mera occasione agevolatrice” del furto, e non come causa dell’evento, ribaltando così la decisione iniziale.
La proprietaria ha contestato in Cassazione la decisione della Corte territoriale, sostenendo che l’impalcatura aveva un ruolo causale diretto nell’azione criminosa. La controversia si è quindi concentrata sulla qualificazione giuridica del ponteggio e sull’interpretazione della sua funzione nella dinamica del furto.
Ruolo causale del ponteggio
Gli Ermellini hanno stabilito che quando un ponteggio è utilizzato dai ladri per commettere un furto, esso non può essere considerato una semplice occasione. L’impalcatura diventa concausa dell’evento, e l’impresa che non adotta misure di sicurezza adeguate può essere ritenuta responsabile ai sensi dell’art. 2043 c.c., anche se indirettamente.
La Cassazione ha sottolineato che l’uso anomalo del ponteggio da parte di terzi rientra tra i rischi prevedibili. L’impresa ha quindi l’obbligo di predisporre cautele concrete e proporzionate per impedire l’accesso illecito, garantendo la sicurezza delle strutture temporanee e tutelando gli utenti dell’edificio.
Responsabilità del condominio
Altro aspetto rilevante riguarda il condominio. La Corte ha ribadito, richiamando precedenti giurisprudenziali, che anche il condominio può essere ritenuto responsabile ex art. 2051 c.c., in quanto soggetto cui grava l’obbligo di vigilanza e custodia delle strutture presenti nella proprietà comune.
L’ordinanza della Cassazione chiarisce i limiti e le responsabilità nella gestione di ponteggi e impalcature, sottolineando che sia l’impresa che il condominio devono adottare misure preventive adeguate. La decisione rafforza la tutela dei proprietari e definisce linee guida operative per la sicurezza nei cantieri e negli edifici condominiali.