Femminicidio reato: ergastolo e nuove aggravanti nel Codice penale

Entra in vigore il nuovo reato di femminicidio: prevista la pena dell’ergastolo e un sistema rafforzato di prevenzione, protezione e contrasto alla violenza contro le donne.

Da oggi il Codice penale italiano riconosce formalmente il reato di femminicidio, introducendo una fattispecie autonoma che definisce e sanziona in modo specifico l’uccisione di una donna quando il gesto è legato a dinamiche di odio, discriminazione, dominio o controllo di genere.

A evidenziare la portata della riforma è la ministra per la Famiglia e le Pari Opportunità, Eugenia Roccella, secondo la quale la nuova norma consente di riconoscere la violenza contro le donne «nella sua specificità», rafforzando l’azione dello Stato sul piano repressivo e su quello culturale e preventivo. Con l’entrata in vigore del nuovo reato e degli ulteriori strumenti introdotti dalla legge, l’Italia – sottolinea la ministra – si pone come riferimento a livello internazionale, come riconosciuto anche dalla relatrice delle Nazioni Unite contro la violenza sulle donne.

Roccella chiarisce che l’introduzione del femminicidio nel Codice penale non implica una diversa valutazione del valore della vita: «Non significa che uccidere una donna sia più grave che uccidere un uomo». Il senso della norma, spiega, è nella maggiore specializzazione degli operatori, nell’adozione di strumenti di prevenzione e repressione più efficaci e in una spinta verso un cambiamento culturale.

Il provvedimento legislativo, firmato Roccella-Nordio-Casellati, è stato approvato all’unanimità dalla Camera il 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, dopo il voto bipartisan espresso dal Senato il 23 luglio.

Elemento centrale della riforma è l’introduzione dell’articolo 577-bis del Codice penale, che stabilisce la pena dell’ergastolo per chi provoca la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio, discriminazione, prevaricazione, controllo o dominio in quanto donna, oppure in relazione al rifiuto di instaurare o mantenere una relazione affettiva o come atto di limitazione delle libertà individuali.

La legge introduce inoltre specifiche aggravanti per tutti i reati ricompresi nel Codice rosso e per i cosiddetti reati spia, prevedendo aumenti significativi delle pene. Tra questi figurano i maltrattamenti in famiglia, le lesioni personali anche gravi o gravissime, la deformazione permanente del volto, le mutilazioni genitali femminili, l’omicidio preterintenzionale, l’interruzione di gravidanza non consensuale, la violenza sessuale aggravata, gli atti persecutori e la diffusione illecita di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito.

Sul fronte procedurale vengono rafforzati i diritti della persona offesa, che ha ora diritto a essere informata e ascoltata direttamente dal pubblico ministero. È previsto inoltre l’obbligo di comunicare alla vittima la richiesta di patteggiamento, con la possibilità di presentare memorie e deduzioni. La norma consente anche di derogare ai limiti temporali delle intercettazioni nei procedimenti per femminicidio e per i reati del Codice rosso.

Il provvedimento rafforza l’obbligo di formazione sul contrasto alla violenza di genere per magistrati e professionisti sanitari, introduce tutele specifiche per gli orfani di femminicidio e garantisce l’accesso al patrocinio a spese dello Stato per le donne vittime di violenza. Sono previste infine campagne di sensibilizzazione dedicate alla prevenzione delle aggressioni sessuali, in particolare quelle facilitate dall’uso di sostanze stupefacenti.

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Le persone coinvolte sono da considerarsi innocenti fino a sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza. Chiunque voglia esercitare il diritto di replica può farlo nei modi e nei termini previsti dalla legge.