Sentenza Corte Costituzionale: respinto il ricorso del Senato contro la Procura di Catania

Scontro Procura-Senato, la Consulta dà ragione ai magistrati etnei: legittime le intercettazioni nella segreteria condivisa. La Corte Costituzionale respinge il ricorso di Palazzo Madama chiarendo che l’immunità parlamentare non può proteggere soggetti terzi indagati, anche in caso di spazi coabitati con un senatore.

La Corte Costituzionale, con la sentenza numero 47 depositata in data odierna, ha messo un punto fermo sul conflitto di attribuzione che vedeva contrapposti il Senato della Repubblica e la Procura di Catania. I giudici delle leggi hanno stabilito che i magistrati etnei hanno agito legittimamente disponendo intercettazioni ambientali in locali utilizzati da un esponente dell’Assemblea Regionale Siciliana, nonostante l’immobile ospitasse anche la segreteria politica di una senatrice. Il Senato aveva sollevato il caso ipotizzando una violazione dell’articolo 68 della Costituzione, sostenendo che le microspie avessero colpito indirettamente la parlamentare senza la necessaria autorizzazione preventiva.

La decisione: l’uso dei locali e il perimetro delle indagini

Secondo quanto emerso dal verdetto, l’unità immobiliare di circa 350 metri quadri era divisa tra la senatrice e l’indagato sulla base di distinti contratti di comodato. La Consulta ha osservato che la semplice titolarità di un contratto da parte di un parlamentare non può rendere l’intero immobile una «zona franca» dalle indagini. Nel caso specifico, le attività di ascolto sono state circoscritte unicamente ai tre locali utilizzati in via esclusiva dal membro dell’ARS, tanto che la voce della senatrice sarebbe stata registrata solo in rarissime occasioni rispetto alla mole di conversazioni dell’indagato.

Esclusa la perquisizione e l’intento indiretto

La Corte ha inoltre respinto l’accusa di «perquisizione mascherata» durante l’installazione notturna delle microspie. La polizia giudiziaria si sarebbe infatti limitata alle operazioni strettamente necessarie per individuare le stanze dell’indagato, senza ispezionare gli spazi riconducibili alla parlamentare. Infine, i giudici hanno ribadito che l’obbligo di autorizzazione scatta solo quando il reale bersaglio dell’atto di indagine è il parlamentare. La senatrice, legata affettivamente all’indagato ma rimasta del tutto estranea all’inchiesta, non è stata ritenuta destinataria neanche indiretta delle intercettazioni.

Un precedente per la tutela del diritto d’indagine

La sentenza chiarisce un aspetto fondamentale della giurisprudenza costituzionale: onde evitare che la «contemporanea presenza di altrui titoli di godimento» ponga un cittadino comune al riparo dalle indagini, le guarentigie parlamentari devono essere applicate con rigore e non in modo estensivo. La Procura di Catania ha dunque operato nel pieno rispetto delle procedure, agendo su locali debitamente autorizzati dal GIP e circoscritti al solo soggetto sotto inchiesta.

Le persone coinvolte sono da considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza. Chiunque voglia esercitare il diritto di replica può farlo nei modi e nei termini previsti dalla legge.

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Redazione